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LA SCUOLA – DIRITTI DEL DISABILE

 

L' Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta, nel dicembre 1966, un documento sui diritti economici, sociali e culturali, dove, (tra l'altro), viene affermato: "..... il diritto di ogni individuo all'istruzione che deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L' istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti...".D'altra parte, già la nostra Costituzione, in perfetta coerenza con quanto sottoscritto dal nostro paese in sede di nazioni unite afferma,(in particolare gli art. 3 e 34) :

· l'uguaglianza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali

· il diritto all'istruzione anche per gli invalidi

Ma questi principi si scontravano con una concezione della scuola organizzata sul principio di selezione escludendo, aprioristicamente, quanto affermato dalla nostra Costituzione e dalle Nazioni Unite, in particolare il principio che vede l'istruzione come un processo di completamento della personalità di qui, l'istituzione di classi o scuole "speciali" per disabili, facendo apparire il concetto di selezione come l'esatto opposto di quello d'integrazione.

Il cammino dell'integrazione scolastica e' segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/71 ,( art. 24) e la legge 517/77.In particolare quest'ultima rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili.

A dimostrazione che un provvedimento legislativo non basta a rimuovere ostacoli di ordine culturale e burocratici radicati nel nostro sistema scolastico, si e' dovuti ricorrere alla Corte Costituzionale, (sentenza n° 515/87) per affermare il diritto dei disabili a frequentare le scuole superiori, e all'emanazione di diverse circolari da parte del ministero dell'istruzione. Non a caso la legge quadro sull'handicap, ( L. 104/92 dedica ben cinque articoli all'integrazione scolastica ).

 

 

LEGISLAZIONE

Il diritto

L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare sono importanti i primi 4 commi,(per la determinazione del diritto) :

· comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido;

· comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

· questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica :".....lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione....".

· il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.

 

Asili nido

L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero, socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti specializzati.

 

Scuola materna

Con la legge 270/82,( art.12, commi 2° e 3°), si sana , da un punto di vista legislativo, una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di tale grado di scuole ,(L. 444/68). la legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.

 

Scuola elementare

L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "....agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap....".l'art. 13 comma 3° prevede :"...... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati....", (come previsto dalla legge 517/77 art. 2). Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

 

Scuola media

L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita : "......nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.....".Tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, ( art. 14 - L. 104/92).Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico ,(al diciottesimo anno di età),consentendo anche più di una ripetenza,( art. 14 comma 1°).Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e università, (L. 104/92 art. 13 comma b).

 

Scuole superiori

Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : " .....l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.-recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili....."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "sarà facilitata",anzichè disporre che "e' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92 "......e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."

 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale , piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie,(comma 1 art. 16 L.104/92). Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve, comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto conto delle capacità effettive degli alunni con handicap ( vedere art. 16 comma 2 L. 104/92).

Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita : "....per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.....".

Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo , con il consiglio di facoltà.

 

Come fare

L'integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata dalla equipe della Unità Sanitaria Locale di appartenenza, (caso di prima iscrizione).Nel caso il bambino o il ragazzo si iscriva in una nuova scuola per la prima volta, ma proveniente da altra scuola , e' la scuola di origine che e' tenuta ad inviare tutta la documentazione alla nuova scuola, (questo in base al principio della continuità educativa fra i diversi gradi di scuola , prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore,( art. 14 L. 104/92).

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Disabili temporaneamente ricoverati in ospedale

In base all'art. 12 commi 9 e 10, della L. 104/92 agli alunni disabili che temporaneamente, (minimo 30 giorni), non possono frequentare la scuola dell'obbligo, deve essere garantita la scolarizzazione mediante scuole aperte nei centri di temporaneo ricovero e negli ospedali.

 

Insegnanti di sostegno

L'insegnante di sostegno assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (L. 104/92 art. 13 comma 6).Dobbiamo rilevare inoltre, che l'insegnante di sostegno e', a pieno titolo, contitolare della classe, (quindi non insegnante di serie "b"!!),ciò significa che l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto educativo individualizzato,( vedere circolare Provveditorato agli Studi di Roma del 10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso Provveditorato).

 

Accordi di programma

Se la legge 517/77 a ragione viene considerata tra le migliori a livello internazionale, la sua applicazione pratica ha dimostrato alcune lacune. Una di queste e' la mancanza di norme che impongono ai vari soggetti coinvolti, (Scuola, Enti Locali, Unità Sanitarie Locali), una collaborazione e un coordinamento, al fine di un'integrazione più razionale e produttiva. A ciò ha posto rimedio la legge 104/92, imponendo per legge questa collaborazione, articolo 13 comma 1 punto a).

In questo senso va il decreto emanato dal presidente della repubblica il 24/2/94 che titola : "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alcuni portatori di handicap". Decreto che fissa le linee di indirizzo e coordinamento delle Regioni per disciplinare i compiti delle Unità Sanitarie Locali in relazione alla diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui al comma 5 e 6 art. 12 L. 104/92.

 

Trasporto scolastico

L'art. 28 della legge 118/71 indica, tra l'altro :"..... ai mutilati ed invalidi che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato viene assicurato il trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa ........".

Inoltre, l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza.

 

Personale addetto all’assistenza personale dell’alunno disabile

Il personale addetto alle mansioni di assistenza è stato recentemente trasferito dal comparto delle Autonomie locali al comparto Scuola: Tra le mansioni che competono ai collaboratori scolastici rientra l’aiuto agli alunni disabili nelle seguenti esigenze :

¨      aiuto nell’accedere e nell’uscire dalla scuola e negli spostamenti al suo interno

¨      aiuto materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura personale

 

Riferimenti normativi:

d.p.r. 616/77, l. 104/92, d.lgs 112/98, l. 124/99, d.m. del 23/7/99, l. 238/2000, ccnnll 1998/2001 tabella A/1