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CONTRATTI DI LAVORO – DIRITTI DEL DISABILE
Il rapporto di lavoro, solitamente prevede due livelli di contrattazione : il livello nazionale e quello aziendale.
Poiché un contratto di lavoro non può in nessun caso essere restrittivo rispetto a ciò che prevedono le disposizioni legislative, si possono verificare le seguenti situazioni :
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Contratto di lavoro che amplia le agevolazioni previste per legge·
Contratto di lavoro che rimanda alla disposizioni legislative·
Contratto di lavoro che non prevede nulla. Poiché un contratto di lavoro non può essere in contraddizione con disposizioni legislative, anche nel caso non preveda nulla a favore dei lavoratori disabili o dei familiari che lo assistono , vale quanto previsto dalle leggi in materia.
Permessi
l' ART. 33 della legge 104/92 prevede permessi per lavoratori disabili in stato di gravità e per i genitori, o parenti conviventi, nella misura seguente :
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Genitori di figli disabili con età inferiore ai tre anni, disabili lavoratori in situazione di gravità : due ore di permesso retribuito al giorno o in alternativa tre giorni di permesso al mese ( naturalmente se lavoratori ad orario pieno)·
Tre giorni di permesso al mese ai genitori di figli disabili con età superiore ai tre anniI permessi previsti dall’art. 33 sono retribuiti sulla base della normale paga oraria , escludendo dal computo ,voci accessorie ( per esempio indennità di rischio, di sottosuolo, ecc), oltre ad incidere negativamente sulla quota ferie e mensilità aggiuntive( tredicessima)
La legge 388/2001 art.80 prevede due anni di permesso retribuito,( con retribuzione pari all’ultimo stipendio per un massimo di 70 milioni all’anno) nell’arco della vita lavorativa, per i lavoratori genitori di figli disabili in situazione di gravità da almeno 5 anni. Nel caso in cui i genitori siano venuti a mancare, il diritto spetta ad un fratello convivente.
I dettagli su queste agevolazioni sono riportati alla voce "A" come Assistenza della gui
Agevolazioni previdenziali
(contribuzione figurativa)
v
Comma 3 art.80 legge 388/2000 A decorrere dal 2002, e su richiesta del singolo lavoratore, i disabili occupati con un grado di invalidità per qualsiasi causa, superiore al 74%( naturalmente per gli invalidi di servizio e di guerra trattasi dei lavoratori con invalidità compresa dalla prima alla 4 categoria di cui alla tabella A prevista per le pensioni di guerra) ,e ai lavoratori sordomuti, possono usufruire di 2 mesi di contribuzione figurativa utili ai soli fine del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, sino al limite massimo di cinque anni ( di fatto possibilità della pensione anticipata). Si deve precisare che il diritto scatta dalla data di avvenuto riconoscimento dell’invalidità del 74%
v
Art. 39 commi 1, 2 legge 448/2001 erogazione di un’indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi.Prevede la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quella del trattamento minimo di pensione che hanno raggiunto un’anzianità lavorativa pari o superiore a 10 anni , e che abbiano almeno 35 anni di età anagrafica.
Scelta sede di lavoro
Il comma 5 art. 33 della legge 104/92 stabilisce: Il genitore o il familiare lavoratore, (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede.
La stessa disposizione del comma 5 e' valida anche per il disabile lavoratore, (in stato di gravità), e per gli affidatari di persone handicappate, (commi 6 e 7 art. 33).