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CONTRATTI DI LAVORO – DIRITTI DEL DISABILE

 

Il rapporto di lavoro, solitamente prevede due livelli di contrattazione : il livello nazionale e quello aziendale.

Poiché un contratto di lavoro non può in nessun caso essere restrittivo rispetto a ciò che prevedono le disposizioni legislative, si possono verificare le seguenti situazioni :

 

·        Contratto di lavoro che amplia le agevolazioni previste per legge

·        Contratto di lavoro che rimanda alla disposizioni legislative

·        Contratto di lavoro che non prevede nulla. Poiché un contratto di lavoro non può essere in contraddizione con disposizioni legislative, anche nel caso non preveda nulla a favore dei lavoratori disabili o dei familiari che lo assistono , vale quanto previsto dalle leggi in materia.

 

Permessi

 

l' ART. 33 della legge 104/92 prevede permessi per lavoratori disabili in stato di gravità e per i genitori, o parenti conviventi, nella misura seguente :

·        Genitori di figli disabili con età inferiore ai tre anni, disabili lavoratori in situazione di gravità : due ore di permesso retribuito al giorno o in alternativa tre giorni di permesso al mese ( naturalmente se lavoratori ad orario pieno)

·        Tre giorni di permesso al mese ai genitori di figli disabili con età superiore ai tre anni

I permessi previsti dall’art. 33 sono retribuiti sulla base della normale paga oraria , escludendo dal computo ,voci accessorie ( per esempio indennità di rischio, di sottosuolo, ecc), oltre ad incidere negativamente sulla quota ferie e mensilità aggiuntive( tredicessima)

 

La legge 388/2001 art.80 prevede due anni di permesso retribuito,( con retribuzione pari all’ultimo stipendio per un massimo di 70 milioni all’anno) nell’arco della vita lavorativa, per i lavoratori genitori di figli disabili in situazione di gravità da almeno 5 anni. Nel caso in cui i genitori siano venuti a mancare, il diritto spetta ad un fratello convivente.

I dettagli su queste agevolazioni sono riportati alla voce "A" come Assistenza della gui

Agevolazioni previdenziali

(contribuzione figurativa)

v     Comma 3 art.80 legge 388/2000 A decorrere dal 2002, e su richiesta del singolo lavoratore, i disabili occupati con un grado di invalidità per qualsiasi causa, superiore al 74%( naturalmente per gli invalidi di servizio e di guerra trattasi dei lavoratori con invalidità compresa dalla prima alla 4 categoria di cui alla tabella A prevista per le pensioni di guerra) ,e ai lavoratori sordomuti, possono usufruire di 2 mesi di contribuzione figurativa utili ai soli fine del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, sino al limite massimo di cinque anni ( di fatto possibilità della pensione anticipata). Si deve precisare che il diritto scatta dalla data di avvenuto riconoscimento dell’invalidità del 74%

 

v     Art. 39 commi 1, 2 legge 448/2001 erogazione di un’indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi.

Prevede la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quella del trattamento minimo di pensione che hanno raggiunto un’anzianità lavorativa pari o superiore a 10 anni , e che abbiano almeno 35 anni di età anagrafica.

 

Scelta sede di lavoro

 

Il comma 5 art. 33 della legge 104/92 stabilisce: Il genitore o il familiare lavoratore, (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede.

La stessa disposizione del comma 5 e' valida anche per il disabile lavoratore, (in stato di gravità), e per gli affidatari di persone handicappate, (commi 6 e 7 art. 33).