Chi Siamo


 

ASSISTENZA – DIRITTI DEL DISABILE

Lassistenza spesso viene collegata solo a prestazioni economiche; non e' cosi. Per assistenza il legislatore , partendo dall'art. 38 della costituzione sino alla legge 328/2000, ha inteso una rete di interventi che, utilizzati anche in modo combinato tra loro, siano di supporto ad un'azione d'integrazione sociale per quei cittadini che, causa le loro condizioni psicofisiche si trovino in situazione di svantaggio. In coerenza a quanto espresso dall'art. 3 della costituzione: "... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini......."

Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo status d'invalido.

In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni .

Le categorie sono le seguenti :

· Sordomuti (L. 381/70)

· Invalidi civili (L. 118/71)

· Ciechi civili (L. 66/62 e 382/70)

· invalidi di guerra d.p.r 915/78

· invalidi per servizio d.p.r. 915/78

· invalidi del lavoro ( d.p.r. 1124/64)

Poiché la suddivisione in categorie dei disabili è riconducibile ai rispettivi Enti che erogano le prestazioni continuative ( pensioni, rendite, assegni, ecc.) ,le stesse, sono regolamentate da disposizioni diverse. Considerato il fatto che gli invalidi civili rappresentano la gran maggioranza dei disabili (80%), si é scelto (solo per le prestazioni economiche), di limitare l’illustrazione alle prestazioni a favore degli invalidi civili . Questo per non ingenerare confusione e per non appesantire eccessivamente la guida.

 

Prestazioni assistenziali previste

·    prestazioni economiche

·    assistenza domiciliare

·    presidi sanitari

§        esenzione pagamento tiket

§        permessi retribuiti per lavoratori che assistono disabili

§        permessi retribuiti per lavoratori disabili

§        congedo retribuito per genitori di ragazzi disabili

§        fornitura protesi e ausili

 

Prestazioni economiche

Queste prestazioni si possono suddividere in prestazioni continuative e prestazioni temporanee e una tantum.

Le prestazioni economiche continuative sono quelle erogate :

§        dalle Regioni (ex Ministero degli Interni) per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ;

§        dal Ministero del Tesoro per gli invalidi di guerra e per servizio,

§        dall’INAIL per gli invalidi del lavoro

Riportiamo un quadro sinottico da cui si ricavano prestazioni e caratteristiche delle provvidenze, nonché, i requisiti per usufruirne.

 

Invalidi civili

( in questa categoria rientrano anche ciechi civili e sordomuti ad esclusione dei ciechi di guerra, del lavoro e per servizio).

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.....(art.2 L. 118/71 modif. art. 6 d.l. 509/88)"

 

Invalidi di guerra

Si considerano invalidi di guerra tutti coloro che prestando servizio alle dipendenze dello Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici , con invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria ( d.p,r. 915/78)

 

Invalidi per servizio

Si considerano invalidi per servizio tutti quei lavoratori dipendenti pubblici che a causa di infortunio o malattia, riconducibile al lavoro svolto durante il servizio, siano rimasti invalidi con invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria ( d.p.r. 915/78)

 

Invalidi del lavoro

Si considerano invalidi del lavoro tutti quei cittadini dipendenti da aziende private che a causa di un infortunio o malattia riconducibile all’attività lavorativa, gli sia riconosciuta un’invalidità superiore al 20%

 

Prestazioni continuative agli invalidi civili

Interventi economici

Condizioni

Rif. legislativi

Pensione invalidità

Importo mensile : 229,50 €

 

-età compresa tra; 18 e 65 anni

-         invalidità al 100%

- non possedere redditi personali superiori a : 13.430,78 euro (per l’anno 2003)

L. 118/71 art. 12/17 - L.33/80 art. 14 - DL 509 art.9 del 23/11/88

Assegno mensile di Assistenza

Importo mensile: 229,50 €

- età compresa tra: 18 e 65 anni

- invalidità dal:74% al 99%

- non usufruire di altre pensioni erogate dall’INPS o altri enti allo stesso titolo

- non possedere redditi personali superiori a : 3.942,12 euro (per l’anno 2003)

L. 18/80

L.33/80 art. 14

D.L. 509/88 art. 9

d.m. 5/2/92

Indennità mensile* di frequenza

Importo : 229,50 euro

- Età non superiore a 18 anni

- frequenza continua ai centri specializzati nel trattamento terapeutico/riabilitativo

- frequenza di scuole di ogni ordine e grado o centri di formazione professionale

- non possedere redditi personali superiori a: 3.942,12 euro (per l’anno 2003

 

L. 298/90 art. 1

Indennità di accompagnamento

Importo mensile : 436,77 €

 

 

 

Lavoratori affetti da Talassemia Major e Drepanocitosi

Importo 412,18 €

 

-         invalidità 100%

-         non deambulare

-         non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

-         non esistono limiti di età

-         non ci sono limiti di reddito

 

-         - con anzianità contributiva superiore a 520 settimane

L. 18/80

D.L. 508/88

L. 392/84

.

 

 

 

L. 448/01

 

 

Note

· l'indennità di frequenza sostituisce, di fatto, la preesistente assistenza istituita a favore dei minori non deambulanti prevista dalla L. 118/71, ( vedi L. 412/91 art. 12 comma 3). In caso di invalidità civile totale nei minori di anni 18, il limite di reddito personale potrebbe essere quello più favorevole di euro 12.796,09 (per l’anno 2001)

° L’assegno di frequenza viene erogato limitatamente ai mesi del ciclo scolastico.

· dal 2001 l’erogazione delle provvidenze economiche è eseguito dall’INPS, che provvede al pagamento mediante rate mensili anticipate ( Dleg. 112/98 e dec. Minist. Del 27/10/98 )

·     La Cassazione ha stabilito che il diritto all’assegno di accompagnamento spetta anche alle persone in trattamento chemioterapico in regime di day hospital

·     L’assegno mensile spetta anche agli studenti con età superiore a 18 anni purché sia dimostrato la frequenza scolastica ( Corte Cassazione sentenza 203 del 10 Gennaio 2002)

· dobbiamo ricordare, infine, che precedentemente all'andata in vigore del decreto del ministero della sanità 5/2/92, il grado di invalidità minimo per aver diritto all'assegno mensile di assistenza era del 67%.

 

 

 

Ciechi civili

"ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra,

infortunio sul lavoro o di servizio.." ( L. 66/62 art. 7)

Interventi economici

Condizioni

Riferimenti

Legislativi

 

Importo pensione (anno 2004)

Euro 248,19

-       essere ciechi assoluti non ricoverati

-       non possedere redditi personali non superiori a : 13.430,78

L. 66/62 art.2

L.382/70 artt. 1-2

L. 33/80 art. 14

L. 660/84

Importo pensione ( anno 2004)

Euro : 229,50

-         essere cieco assoluto ricoverato

-         non possedere redditi personali superiori a: 13.430,78

 

Come sopra

Importo pensione (anno 2004)

Euro : 229,50

-         avere un residuo visivo non

superiore a 1/20 in entrambi gli

occhi

- non possedere redditi personali superiori a 13.430,78

 

 

Come sopra

Indennità speciale (anno 2004)

Euro 157,69

-         avere un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi

 

 

D.L. 508/88 art. 3

Assegno mensile ( anno 2004)

Euro : 170,30

-         avere un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi

-         non possedere redditi personali superiori a : 6.457,12

 

Indennità di accompagnamento

Euro : 649,15

-         essere cieco assoluto

-         non esistono limiti di reddito

L. 406/68 artt. 1-2

L.165/83

D.L. 508/88

       

 

 

Sordomuti

" .... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio...."

 

Interventi economici

Condizioni

Rif. Legislativi

Pensione

Importo mensile (anno2004)

 

Euro : 229,50

-         Età superiore a 18 anni

-         Non possedere redditi personali superiori a

Euro : 13.430,78

L. 508/70 art.1

L. 33/80 art. 14

Indennità di comunicazione

Importo mensile(anno2004)

Euro : 220,18

 

 

Indennità di frequenza

Importo mensile(anno 2004)

Euro : 229,50

- Età non superiore ai 18 anni

-Non possedere redditi personali superiori a:

Euro: 3.942,12

-Perdita uditiva superiore a

60 decibal

-Frequenza continua di scuole, centri ambulatoriali specializzati nel trattamento terapeutico riabilitativo

 

 

 

 

L. 298/90 Art. 1

       

Sordomuti con sola indennità di comunicazione € 220,18

 

Maggiorazioni :

E’ prevista una maggiorazione a favore degli invalidi con reddito personale inferiore a 6.967,35 euro e un reddito cumulabile con quello del coniuge inferiore a 11.750,96 euro, pertanto l’importo della pensione è di 229,50 €

Per i ciechi civili titolari di pensione con età pari o superiore ai 70 anni, sino a 516,46 euro mensili purché abbiano un reddito personale inferiore a 6.967,35 euro e redditi cumulabili con quelli del coniuge inferiori a 11.503,14 euro

Per ciechi assoluti, invalidi civili totali, sordomuti con età pari o superiore a 60 anni sino a 516,46 euro mensili purché abbiano un reddito personale inferiore a 6.967,35 euro e redditi cumulabili con quelli del coniuge inferiori a 11.503,14 euro

 

Prestazioni economiche di carattere straordinario

Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli enti locali .Solitamente sono contributi a sostegno del nucleo familiare e sono regolamentate da leggi regionali o comunali. Si ricorda che dopo l'andata in vigore della legge 104/92, sono previsti una serie d'interventi per persone colpite da handicap e riconosciute, in base all'art.3 comma 3 , in stato di gravità, dalla commissione di cui all’art. 4 della stessa legge .

 

Assistenza domiciliare

prestazione prevista dall' art.9 della legge 104/92 e di competenza delle U.S.L. o dei servizi sociali dei comuni. Altri interventi di competenza locale - vengono previsti dalla legge 162/98( finanziamento di progetti per l’assistenza e l’autonomia di disabili gravi) e dalla legge 328/2000 /(riforma dell’assistenza)

 

 

Presidi sanitari

Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo, (pannoloni, cateteri, garze, ecc.) le A.S.L. di diverse regioni concedono un certo quantitativo di detti presidi a titolo gratuito, o contribuiscono al loro acquisto.

 

Esenzione tikets medicinali

Con il decentramento della sanità e la necessità di contenere la spesa farmaceutica , le regioni hanno la facoltà di imporre.

Le disposizioni nazionali prevedono che sono esonerate totalmente dal pagamento dei tikets le seguenti categorie :

·        Invalidi di guerra con pensione vitalizia con invalidità compresa tra la prima e la quinta categoria)

·        Invalidi per servizio con invalidità compresa tra la seconda e la quinta categoria

·        Grandi invalidi del lavoro o affetti da malattie professionali

·        Invalidi civili con invalidità con età inferiore ai 65 anni e con invalidità dal 67% al 99%

·        Sordomuti

·        Ciechi

 

Categorie escluse solo per la patologia invalidante

·        Invalidi di guerra con invalidità compresa tra la sesta e l’ottava categoria

·        Invalidi per servizio con invalidità compresa tra la sesta e l’ottava categoria

·        Invalidi del lavoro

 

Permessi

L'art. 33 della legge 104/92, prevede permessi per genitori che assistono il figlio disabile, anche se adottivo, in situazione di gravità. Permessi sono previsti anche per i familiari che assistono disabile e per i lavoratori disabili. La condizione per il diritto deriva naturalmente dal fatto che il familiare da assistere o il lavoratore che intende usufruire dei permessi, si trovi nella situazione di gravità. Abbiamo già detto sopra che lo stato di gravità viene certificato dalla U.S.L. attraverso la commissione prevista dall'art. 4 della legge 104/92.

Poiché l'art. 33 è composto da diversi commi che prevedono casistiche diverse, ne riassumiamo brevemente il contenuto , ricordando che la legge 53/2000 ha esteso la possibilità di usufruire dei permessi anche ai familiari e genitori non conviventi , purché si soddisfino le condizioni di un’assistenza esclusiva e continuativa

 

Legge 104/92 – Art. 33

Per meglio comprendere la complessità del problema e nel contempo di dare un contributo ad una migliore leggibilità di questa norma, quindi, renderla più comprensibile e leggibile, abbiamo deciso di trattare l’argomento in un capitolo specifico. Tenendo conto che nel corso di questi anni l’INPS, il Ministero del Lavoro e il Consiglio di Stato sono intervenuti diverse volte a chiarire o puntualizzare i vari aspetti applicativi.

Preliminarmente occorre inquadrare l’argomento con alcune premesse di carattere generale e che l’art. 33 da per acquisite :

a)      Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92) . Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto : Infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) , integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.

b)      I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000 art.19).

In pratica detti permessi sono retribuiti tendo conto solo della voce "retribuzione" (paga base) escludendo : quota ferie, quota tredicesima ed eventuali altre indennità . Naturalmente questa è la regola generale, siamo a conoscenza di contratti collettivi di lavoro nei quali si prevede che i permessi sono remunerati comprensivi di tutte le voci che compongono lo stipendio. Da rilevare che l’art. 19 della legge 53/2000 ha stabilito di riconoscere, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa, onde evitare che i lavoratori usufruenti dei permessi fossero penalizzati ai fini pensionistici. Questa ultima disposizione, però, ha creato alcuni problemi interpretativi in alcuni enti pubblici. Nell’ordinamento pubblico, infatti, il permesso retribuito è incompatibile con la contribuzione figurativa. L’errore di questi enti è consistito nel considerare letteralmente il termine "retribuito" senza tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato (1611/92) che ha precisato ……………non tanto di retribuzione qui si tratta, quanto d’indennizzabilità. Indennizzo che, a parere del Consiglio di stato è effettuato sulla base dell’art.. 10 L. 1204/71 e L. 423/93.

c)      I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).

 

Ricordiamo che dall’entrata in vigore della legge 104/92 sono state emanate diverse circolari da parte dell’INPS (l’elenco completo e i vari argomenti che trattano li abbiamo elencati alla fine di queste note), che diverse problematiche sorte nel corso degli anni nell’applicazione dell’art. 33. In particolare, ricordiamo la circolare 133 del 17 Luglio 2000 che condensa tutte le disposizioni precedenti, rivisitate alla luce della nuova legge sui congedi parentali (legge 53/2000 in particolare artt. 19 e 20). Qui di seguito, ne riportiamo alcuni stralci, rimandando per l’approfondimento alla circolare nel suo complesso.

 

Lavoratori portatori di handicap

Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge 53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Ricordiamo che, è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all’altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso vanno ridotti proporzionalmente. Per i lavoratori agricoli vale quanto stabilito dalla circolare 80 del 1995. Possono usufruire dei permessi solo quei lavoratori agricoli occupati con contratto a tempo indeterminato o stagionale, quest’ultimi, con contratto di durata di almeno un mese. Infine, il lavoratore disabili che usufruisce di permessi, stante il suo stato di gravità, non ha diritto ad usufruire dei permessi previsti per il lavoratore che assiste familiare handicappato grave.

Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissano il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di produzione. Attenzione però, dette esigenze debbono risultare chiaramente, altrimenti potrebbero passare per discriminazione!!!).

Genitori di figli minorenni

Il comma 1 dell’art.33, stabilisce ……..la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’artico 4 comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo d’astensione facoltativa dal lavoro …………………purché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati"

Il comma 2 dello stesso articolo concede la possibilità ai genitori di bambino disabile di usufruire, in alternativa all’astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliere ( sempre ché l’orario di lavoro sia superiore alle 6 ore giornaliere, un’ora in caso contrario).

La legge 53/2000 art. 20 ha modificato l’art. 33 della legge 104/92. Estende il diritto all’astensione facoltativa o alle due ore giornaliere, anche quando l’altro genitore non ha diritto a tali benefici ( perché ad esempio, è casalinga/o, non svolge attività lavorativa, sia disoccupato, o sia lavoratore autonomo, ecc.). Naturalmente, dato che l’art. 33 commi 1 e 2 concedono le agevolazioni ai genitori di disabili minori, i permessi orari in alternativa all’astensione facoltativa sono concessi sino al compimento del terzo anno d’età del bambino, mentre i tre giorni mensili sono concessi sino al compimento del diciottesimo anno d’età.

 

Genitori di figli minorenni entrambi lavoratori

Nel caso in cui, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi (orari o mensili) continuano a spettare ad entrambi ma non con fruizione contemporanea( non 2 ore giornaliere al padre e 2 ore alla madre ma solo due ore o uno o all’altro. Stesso discorso vale per i tre giorni mensili), possono quindi, essere utilizzati, alternativamente, dai due coniugi. In particolare per i genitori di disabile con un’età superiore ai 3 sino ai 18 anni i giorni di permesso mensile possono essere usufruiti da entrambi ( ad esempio, madre 2gg.Padre 1 g. Anche coincidente con un giorno della madre). L’alternativa, è chiara, si riferisce,(lo ribadiamo) solo al numero totale dei giorni ( 3 al mese).

 

Importante !

Dobbiamo precisare :

- fino ad un anno d’età del bambino i riposi non sono quelli alternativi all’astensione facoltativa, ma quelli concessi per l’allattamento ( come stabilito dal nuovo art. 10 della legge 1204 e chiarito dalla circolare INPS 109/2000 ).

- che in presenza, nella stessa famiglia, di altri figli disabili in stato di gravità, i permessi si cumulano ( per un lavoratore con due figli disabili i permessi saranno di 6 giorni al mese )

 

Genitori , parenti o affini (entro il 3° grado) delle persone con handicap maggiorenni

Il comma 5 dell’art. 33 , così come modificato dalla legge 53/2000 – art. 20, concede la possibilità, al lavoratore che assiste un disabile ,in situazione di gravità ,di usufruire del permesso di due ore giornaliere o in alternativa tre giorni mensilmente . Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente. La condizione indispensabile è quella che l’assistenza sia continua ed esclusiva,) . Anche nel caso di genitori e parenti di disabili maggiorenni valgono le stesse modalità di erogazione ( possibilità di variare da un mese all’altro di usufruire dei permessi orari anziché mensili, diritto ad essere occupato presso una sede o stabilimento vicino al domicilio del disabile da assistere, diritto, trasferimento solo in caso di consenso da parte del lavoratore che usufruisce dei permessi , quantità dei permessi rapportati alle ore di lavoro, ecc.).

Si deve precisare, infine, che in caso di convivenza con la persona da assistere ,la concessione dei permessi è subordinata all’inesistenza nel nucleo familiare , di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona disabile, questo alla luce dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con suo parere n° 784 del 1995. Le circolari INPS 80/95 , successivamente la circolare 37/99 , infine con delibera del Comitato amministratore, sono elencati una serie di casi in cui il lavoratore viene riconosciuto unico soggetto in grado di prestare assistenza nonostante la presenza, nel nucleo familiare, di persona non lavoratore. Eccoli :

a)      riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongono, di per se, un’incapacità lavorativa del 100% ( del familiare non lavoratore naturalmente)

b)      riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, rendite, o analoghe provvidenze (quali le pensioni di invalidità civile, assegni invalidità INPS, le rendite INAIL pensioni privilegiate per gli invalidi di servizio e di guerra , ecc), che individuino, nel familiare non lavoratore, una infermità superiore ai 2/3.

c)      Età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità riconosciuta

d)      Età inferiore ai 18 anni ( anche nel caso in cui sia studente)

e)      Infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero

f)     Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o più in generale i motivi di carattere sanitario, anch’essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della sede dell’INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza

g)   In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità ,per uno dei genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere il figlio.

h)     Presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre

i)      Presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore ai 6 anni

j)    Necessità di un’assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore(necessità da valutare a cura del medico di sede INPS)

Si deve evidenziare che il principio rimane quello di documentare situazioni che ,oggettivamente, rendono impossibile (da parte del familiare non lavoratore) l’assistenza ai disabile in stato di gravità.

 

Nucleo familiare con uno dei genitori lavoratore autonomo

-         nel caso di lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo, la madre potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/92 ( prolungamento dell’astensione facoltativa, permessi orari sino al compimento del terzo anno di età del bambino permessi giornalieri)

-         nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma; il padre potrà usufruire soltanto dei permessi giornalieri

 

LEGENDA

- Parere del Consiglio di Stato 1611/92 ( natura retribuzione permessi)

- Parere del Consiglio di Stato 784/95 ( cumulabilità dei permessi in caso di più disabili all’interno della famiglia)

- Parere del Consiglio di Stato 65/96 (possibilità di estendere le agevolazioni al padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente)

Circolare Ministero del Lavoro 28/93 ( fissa criteri generali per riconoscimento stato di gravità)

Circolare Ministero del Lavoro  43/94( recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e della legge 423/93)

Circolare Ministero del Lavoro 165/96 ( fissa i criteri per l’ottenimento dei permessi da parte di lavoratore dipendente nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore)

Circolare INPS 80/95( recepimento della sentenza del Consiglio di Stato 784/95)

Circolare INPS 37/99( elenco casi di diritto ai permessi in presenza di genitore non lavoratore)

Circolare INPS 133/2000 ( revisione della normativa sui permessi alla luce della legge 53/2000)

Deliberazione n° 32 del 7/3/2000 Consiglio direttivo INPS ( ulteriore casistica di diritto ai permessi da parte del lavoratore anche in presenza di familiare non lavoratore)

 

 

Congedo retribuito di due anni a favore dei lavoratori genitori di ragazzi disabili in situazione di gravità

La legge 388/2000 art. 80 comma 2, come modificato dal decreto legge 151/01 articolo 42, ha introdotto la possibilità, ai genitori di disabili riconosciuti in situazione di gravità, riconosciuti tali da almeno 5 anni. di poter usufruire di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa. La legge 350/03 articolo 3 comma 106 ha migliorato le condizioni per accedere al congedo di 2 anni togliendo la clausola dei 5 anni di riconoscimento dello stato di gravità. Quindi dall’entrata in vigore della legge 350/03 il diritto si acquisisce dal momento in cui il figlio è riconosciuto in situazione di gravità. Detti permessi possono essere fruiti anche da un fratello (nel caso i genitori non siano più in vita), purché conviventi.

 

Ricordiamo che:

la situazione di gravità è certificata dalla ASL di residenza dalla commissione prevista dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92;

 

 

Scelta sede di lavoro

Il comma 5 art. 33 della legge 104/92 stabilisce: Il genitore o il familiare lavoratore, (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede.

La stessa disposizione del comma 5 e' valida anche per il disabile lavoratore, (in stato di gravità), e per gli affidatari di persone handicappate, (commi 6 e 7 art. 33).

Riportiamo qui di seguito un breve riassunto della circolare INPS del 15 Marzo 2001

Con l’emanazione della circolare INPS n° 64 del 15 Marzo u.s. si rende attuativa la disposizione della Finanziaria 2001( L.388/200 art. 80), grazie alla quale i genitori di ragazzi disabili , o, in mancanza di essi, i fratelli possono usufruire (in modo alternativo ) di un congedo retribuito per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, in breve:

Aventi diritto

I genitori anche adottivi che assistono il figlio disabile riconosciuto in situazione di gravità, come previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92, tranne il caso che il ragazzo sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, oltre alle condizioni previste dalla legge 104/92. Ricordiamo che per potere usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 commi 1,2,3, non è necessaria la convivenza dei coniugi e se il figlio è minorenne si può usufruire del congedo anche se l’altro genitore non lavora. Se invece il ragazzo da assistere è maggiorenne, il diritto al congedo si ottiene solo se sussistono le condizioni previste dalla circolare INPS 133/200 . Infine, in caso di genitori non conviventi con figlio (da assistere ) maggiorenne, occorre che il richiedente ( padre o madre) dimostri che l’assistenza prestata si continuativa ed esclusiva.

Nel caso che non esistano più i genitori, il diritto viene riconosciuto ( sempre in modo alternativo) ai fratelli purché conviventi e sempre che sussistano le condizioni previste per la concessione del congedo come ai genitori.

Esclusioni

Il congedo retribuito non è previsto per i lavoratori a domicilio e per i lavoratori domestici, a cui non spettano neppure i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92.

Durata e utilizzo del congedo

La durata del congedo è stabilita in due anni da utilizzare nell’arco della vita lavorativa per ogni figlio disabile ,anche se ad utilizzare il congedo siano persone diverse (esempio: un anno il padre un anno la madre lavoratrice). Si deve far notare che il congedo retribuito non può mai superare quello spettante per gravi motivi familiari previsto dall’art.4 della legge 53/2000 ( permessi parentali). Pertanto , e supponendo che un genitori per gravi motivi personali avesse utilizzato un periodo di permesso ( anche non retribuito, in base all’art. 4 della legge 53/2000), detto periodo, verrà a ridurre il congedo retribuito spettante per il figlio. Naturalmente l’altro coniuge lavoratore, avrà diritto del periodo di congedo retribuito decurtato all’altro coniuge nel caso non abbia mai richiesto permessi in base alla disposizione su menzionata. Ricordiamo che, oltre all’utilizzo alternativo ,tra genitori , il congedo può essere frazionato in periodi ( settimane, mesi, ecc) ma non a mezze giornate o a ore. Nel caso di più figli disabili presenti nella stessa famiglia, il congedo retribuito dovrebbe spettare per ogni figlio, sia pure tenendo conto del parere del Consiglio di Stato espresso per l’utilizzo dei permessi della legge 104/92 art.33 circa la necessità che sia dimostrato , tramite accertamento sanitario, l’impossibilità di assistere ambedue i figli usufruendo di un solo congedo straordinario. Comunque, e riferendoci al limite di due anni di permesso massimo ,da concedere in base all’art, 4 della legge 53/2000 , non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio". La possibilità, pertanto, di usufruire del congedo retribuito per altri due anni, spetterebbe all’altro genitore.

Come viene retribuito il congedo

Il congedo viene indennizzato nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo ( comprensiva dei ratei di altre indennità quali tredicesima, premi, gratifiche, ecc), nella misura massima, rapportata ad un anno, di 70 milioni.

In caso di part time verticale per i periodo non retribuiti, il beneficio non spetta.

 

Disposizioni varie

          -         Domande : debbono essere presentate al datore di lavoro

-          Compatibilità del congedo con altri permessi : come recita l’art. 80 della legge 388/200 " durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art.33 della legge 104/92. Nel caso di fruizione, (nello stesso mese) prima del godimento di un periodo di congedo , di permessi previsti dall’art.33 della legge 104/92, gli stessi, saranno conteggiati come congedo straordinario. In pratica significa che non si possono richiedere nell’ambito dello stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92 .Per esempio de un congedo straordinario viene richiesto dal 24.1 al 5.4, non potranno essere riconosciuti, né al padre né alla madre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92, sia nel mese di Gennaio sia nel mese di Aprile ( oltre, naturalmente ai mesi di Febbraio e Marzo).Nel caso il genitore che ha ottenuto il beneficio si ammali duranti il periodo di congedo, causa malattia o maternità, può richiedere la sospensione del congedo e fruire del periodo di malattia o maternità consentito dalle disposizioni vigenti. Con la possibilità di riprendere il congedo al termine della malattia o del periodo di gravidanza.

-          Contribuzione figurativa : i periodi di congedo è coperto da contribuzione figurativa, che spetta, come l’indennità sino al tetto di 70 milioni annui per il congedo di tale durata.

La persona disabile per avere diritto alle prestazioni assistenziali deve ottenere il riconoscimento dell’invalidità' da parte della U.S.L. di residenza. Ciò vale per: invalidi civili, ciechi, sordomuti. Nel caso di persone inabili per altre cause invalidanti :

· invalidi di guerra -

· invalidi per servizio- Commissione medico periferica per le pensioni di guerra e dell’invalidità' civile della provincia di residenza.

· invalidi del lavoro- sede Inail della provincia in cui e' avvenuto l'infortunio.

 

Cosa fare

Le persone disabili per aver diritto a tutto ciò che prevedono le varie disposizioni legislative, comprese le prestazioni assistenziali, debbono ottenere il riconoscimento dell’invalidità da parte degli enti competenti :

U.S.L. di residenza per il riconoscimento dell'invalidità civile, ciechi civili, sordomuti.

commissione medica periferica per le pensioni di guerra e l’invalidità' civile competente per territorio, per il riconoscimento dell’invalidità' di guerra e per l’invalidità' di servizio.

· sede Inail -(Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) - nella cui provincia e' avvenuto l'infortunio.

 

Attenzione!!!

Le U.S.L. rilasciano solo un certificato, attestante l’invalidità', si consiglia agli invalidi civili di esibire sempre fotocopia autenticata a tutte le istituzioni che ne facciano richiesta e mai l'originale.

 

Enti erogatori delle prestazioni economiche

· invalidi civili, ciechi civili, sordomuti : Ministero dell'Interno

· invalidi di guerra e per servizio: Ministero del Tesoro

· invalidi del lavoro : Inail- Istituto Nazionali Assicurazioni Infortuni sul Lavoro